Whistleblowing – Segnalazione di illeciti

Whistleblowing – Segnalazione di illeciti

In riferimento al D.Lgs n. 24/2023, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che attua la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”), si rende noto quanto segue.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che possono includere:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione (e del codice etico) e gestione previsti da tale decreto;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della nuova disciplina stabilita dal D.Lgs n. 24/2023:

  • le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale.

Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni, che possono essere effettuate anche in forma anonima, dovrebbero essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti e riportare:

  • i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di
    nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

 

Chi può effettuare la segnalazione

Sono considerati “soggetto segnalante”:

  • I dipendenti di Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C;
  • I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C
  • i titolari di una rapporto di collaborazione con Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C;
    i Liberi professionisti e consulenti che forniscono beni o servizi a Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Long Term Partners s.r.l. – Gruppo OC&C.

A chi effettuare la segnalazione

La società ha definito i seguenti canali alternativi di comunicazione:

  • Mail a: [email protected] (e-mail dell’OdV)
  • Lettera raccomandata a: Luigi Migliavacca – Athena Associati – Via Castelbarco 2 – 20136 Milano
  • Richiesta di appuntamento con Luigi Migliavacca (OdV) allo 02 36538430 o tramite la sopraindicata mail

 

I primi sue canali di comunicazione posso anche garantire l’anonimato della segnalazione.

Al fine di beneficiare delle relative tutele, si consiglia di indicare chiaramente nell’oggetto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs 24/2023 (decreto Whistleblowing).

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste dalla normativa, è possibile utilizzare altri canali e/o modalità di segnalazione, quali la segnalazione esterna all’ANAC. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante: per beneficiare delle tutele previste dalla legge, il segnalante deve utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs 24/2023, può rivolgersi ai canali esterni previsti.

Cosa succede dopo una segnalazione

Il gestore della segnalazione:

  • rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
  • verificherà che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l’oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina;
  • valuterà l’ammissibilità della segnalazione nell’ambito “whistleblowing”;
  • avvierà l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la fondatezza;
  • fornirà riscontro al segnalante circa lo stato di avanzamento dell’istruttoria o l’esito finale della stessa.